Il Terzo Responsabile: Ruolo e Responsabilità
Quali sono le responsabilità e il comportamento che deve tenere un terzo responsabile?
Per fortuna non dobbiamo andare a cercare tanto normative perchè ci dice quasi tutto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74….
Iniziamo con il dire chi è il terzo responsabile e quando può essere incaricato:
La definizione di terzo responsabile la troviamo nell’allegato A del DLgs 192/2005 e successive modifiche:
Terzo responsabile dell’impianto termico: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
Il resto della vita lavorativa del responsabile tecnico lo troviamo a partire dall’art.6 del DPR 74 / 2013 ed è bello vedere con il normatore, prima di dire cosa faccia o che responsabilità abbia tale soggetto, introduce l’argomento spiegano come si possa delegare a un terzo responsabile la manutenzione, il controllo, la conduzione e l’esercizio di un impianto termico.
Ci dice infatti che non si può delegare sempre, ma solo in due casi specifici, cioè quando sono presenti:
- Generatori di calore che servono più unità immobiliari;
- Generatori di singole unità immobiliari posti in un locale tecnico ESCLUSIVAMENTE DEDICATO.
Nel caso in cui la portata termica dei generatori sia maggiore di 350 kW, il terzo responsabile deve avere la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione impianti termici o attestazione categoria OG11 o OS28.
In merito alle certificazioni che una ditta abilitata deve avere rimane comunque ancora obbligo, oltre a quanto appena detto, del conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici superiori a 232 kW, ai sensi dell’art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.
Se una ditta viene nominata terzo responsabile di un impianto e questo non è conforme alle leggi la delega non può essere rilasciata a meno che nella delega non sia espressamente scritto che il terzo responsabile dovrà mettere a norma l’impianto.
Capite quindi che se siete un terzo responsabile la prima cosa è chiedere tutti i documenti che attestano la conformità dell’impianto e, in caso di mancanza di tali documenti, fare una rispondenza dello stesso. Se all’atto delle verifiche per fare la rispondenza emergessero criticità di rispetto della normativa, in quel momento è necessario, al fine di mettere l’impianto a norma, procedere con le modifiche.
Se non mettete a posto l’impianto siete responsabili voi di non averlo comunicato al proprietario o all’amministratore, chiaro? Mi raccomando fate tutto per scritto…
Invece se lo comunicate per scritto cosa succede?
Nel caso dei condomini il terzo responsabile, prima di prendere gli attrezzi, gli deve essere consegnato il verbale dell’assemblea dove si delibera la copertura finanziaria per l’esecuzione dei lavori necessari all’adeguamento dell’impianto.
In questo caso la responsabilità dell’impianto rimane in capo al condominio o al proprietario finchè non venga inviata la dichiarazione di conformità entro 5 giorni dalla sua compilazione per i lavori di adeguamento.
Se per caso durante il periodo di gestione dell’impianto fosse necessario eseguire lavori di adeguamento, non previsti al momento della presa di incarico come terzo responsabile per evoluzioni normative, egli deve comunicarlo tempestivamente per scritto all’amministratore.
Se entro 10 giorni non avete il verbale di delibera dei lavori per adeguamento, il contratto di delega a terzo responsabile perde validità.
Il terzo responsabile comunica alla Regione entro 10 giorni lavorativi della presa di incarico come terzo responsabile di una centrale termica ed entro 2 giorni lavorativi dall’eventuale revoca o annullamento del ruolo.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le proprie responsabilità salvo alcuni interventi occasionali, ma rimane la responsabilità in capo a lui in merito a difformità o vizi dell’opera come descritto nell’art. 1667 del codice civile.
Vi riporto per comodità il testo dell’Art. 1667 (Difformità e vizi dell’opera) del codice civile:
Art. 1667 (Difformità e vizi dell’opera) : L’appaltatore e’ tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non e’ dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non e’ necessaria se l’appaltatore ha riconosciutole difformità o i vizi o se li ha occultati.L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
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