L’ultima Comunicazione ENEA sul Bonus Casa. 2019
La Comunicazione ENEA sul Bonus Casa non fa perdere il diritto alla detrazione. Va fatta ed è obbligatoria.
Ormai è diventata una soap opera quella che accompagna la storia evolutiva della “comunicazione ENEA per Ristrutturazione Edilizia” del 50% e in questo articolo voglio ripercorrerla fedelmente sia per coglierne gli aspetti più tragicomici, sia per aiutarvi a capire se siete davvero aggiornati sulla situazione o se avete perso alcune “puntate” importanti.
Per chi è debole di cuore e non vuole avere Spoiler è bene che si fermi qui con la lettura, altrimenti versatevi un goccio di Bourbon invecchiato liscio e buona lettura.
Correva l’anno 2017, in particolare la vigilia della fine dell’anno 2017; mentre stavamo per stappare lo spumante veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2018 (consiglio di leggerla mentalmente con il tono fantozziano con cui si diceva la “Corrazzata Potemkin”).
In questa legge si parlava di una moltitudine di cose (se vi interessa approfondire trovate il video specifico quì sotto) e in merito alla detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia nasceva un nuovo fantomatico portale che doveva esse messo a punto da ENEA e che sarebbe andato ad affiancare il “vecchio” portale ENEA dedicato alle comunicazioni per Riqualificazione energetica del 65% (che nella stessa Legge di Bilancio faceva nascere anche il 50% per riqualificazione energetica, ma è un’altra storia…). Il testo proseguiva dicendo che in questo portale sarebbe stato necessario comunicare soltanto gli interventi di miglioramento energetico e ciò sarebbe dovuto essere fatto entro 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo (nel caso degli impianti quindi a 90gg dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità NdR).
Quindi se un impianto era terminato il 2 Gennaio 2018, c’erano 90 giorni per comunicarlo su un portale che non esisteva…
ENEA, nonostante le impellenze burocratiche poste in obbligo dalla Legge di Bilancio 2018, tarda a pubblicare il portale fino al 21 Novembre 2018.
Pensate tutte le persone che avevano finito i lavori nei mesi prima ed era scaduto loro il tempo per fare questa comunicazione senza che gli fosse detto da qualcuno cosa dovesse fare per ottemperare alla legge stessa.
Il 21 Novembre 2018, contestualmente al portale, viene comunicato che tutti gli interventi ricadenti nella comunicazione ENEA di cui alla legge di bilancio 2018, terminati entro il 21 Novembre 2018 avevano 90 giorni di tempo per comunicarlo a far data 21 Novembre 2018 (quindi è come se avessero finito i lavori il giorno della pubblicazione del portale); per quelli terminati dopo la data di pubblicazione del portale faceva fede quanto contenuto nella Legge di bilancio 2018.
A questo punto iniziamo a fare i conti e diventa noto che il termine dei 90 giorni dal 21 Novembre 2018 è il 19 Febbraio 2019; personalmente feci il 22 Novembre 2018, dopo aver passato la notte a studiarmi il portale, un video che comunicasse a tutti la novità importantissima in merito all’uscita ufficiale del portale (quì sotto il video appena detto)
Passano i mesi in cui ricevo pochi riscontri in merito a tali comunicazioni correlate alle decine di idraulici sparsi in tutta Italia con cui collaboro regolarmente fino ai primi di Febbraio, quando, senza che si mettessero d’accordo (almeno spero), hanno iniziato a coinvolgermi in un turbinio di comunicazioni che ha portato, tra il 10 e il 19 Febbraio, a gestire una mole di comunicazioni letteralmente assurda….
Immagine 1: I clienti per le comunicazioni ENEA i giorni appena prima il 19 Febbraio.
Oltre a questo per circa 1 giorno il portale ENEA in quei giorni cruciali era crashato a causa della moltitudine di persone che lo avevano assaltato, a dimostrazione che anche ENEA non si aspettava questa risposta.
Il 19 Febbraio, a mio avviso in maniera tragicomica, viene comunicato sul portale ENEA che la scadenza sarebbe stata posticipata al 21 Febbraio (2 giorni dopo NdR) proprio per far recuperare il tempo agli utenti che avevano tentato, nei due giorni di down del sito ENEA, di fare la comunicazione.
Il 21 Febbraio, ormai davvero teatro dell’assurdo, ENEA comunica sul portale che si prorogava sino al 1° Aprile 2019 la possibilità di inviare le comunicazioni per tutti i lavori svolti nell’anno 2018; quindi anche chi aveva finito i lavori prima del 21 Novembre 2018 aveva tempo fino al 1° Aprile 2019 (quindi più di 90 giorni NdR).
Ormai però chi sapeva di doverlo fare entro il 19 Febbraio lo aveva fatto e gli altri si davano per perduti, quindi c’è stato comunque un calo repentino di richieste.
Da qui in poi lo scenario è stato che molti CAF e commercialisti hanno iniziato a rispedire indietro i detrattori che non avevano la comunicazione ENEA e vi assicuro che a sentire le persone contattate, moltissimi erano quelli mancanti di questo documento…
Il 18 Aprile 2019, 17 giorni dopo il termine sopracitato, esce la Risoluzione 46/E dell’Agenzia delle Entrate ( qui sotto trovate il file da scaricare) dove viene chiesto di conoscere quali siano le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione della comunicazione ENEA e se questo inadempimento comporta la revoca della detrazione. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è chiara:
In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione ENEA sul nuovo portale non comporta la perdita del diritto alle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia del 50%.
Rimane in ogni caso obbligatoria questa comunicazione a ENEA, anche se non fa perdere il diritto alla detrazione fiscale; e quindi, qualora non fosse stata fatta entro i 90 giorni dalla data di fine lavori o del collaudo degli impianti, dovrà comunque essere effettuata tardivamente.
Per completezza, il tardivo invio della comunicazione ENEA è sanabile con l’istituto della remissione in bonis, previsto dall’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012, che prevede tuttavia la sanzione di 250 euro. La sanatoria consiste nell’invio della comunicazione omessa entro il termine previsto per l’invio della prima dichiarazione dei redditi utile, ma a condizione che la violazione non sia già stata constatata o che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Per rimanere sempre aggiornati vi invito a seguire le mie pagine social collegate cliccando nei pulsanti sottostanti:
Vi lascio quì sotto un estratto informativo in merito al Ravvedimento operoso, qualora non faceste la comunicazione ENEA di cui sopra:
E’ proprio con riferimento all’utilizzo dello strumento di pagamento della sanzione pari a 250 euro che l’Agenzia delle entrate, con la recente risoluzione 42/E/2018, ha stabilito che, a decorrere dall’11 giugno 2018, i codici tributo “8114” denominato “Sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 – remissione in bonis” potranno essere utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con le modalità di compilazione di seguito descritte.
Sezione “CONTRIBUENTE”
• nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
Sezione “ERARIO E ALTRO”
• nel campo “tipo”, la lettera “R”;
• nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
• nel campo “codice”, il codice tributo;
• nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
La remissione in bonis, in vigore da alcuni anni, non permette tuttavia di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.
Per qualsiasi altra informazione rimango a vs disposizione
Caratteristiche dell’istituto
Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:
• abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
• effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
• versi contestualmente tramite modello F24 l’importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.
Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l’espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.
Nella tabella che segue sono descritte alcune ipotesi avallate dall’Agenzia delle entrate nelle quali può essere utilizzato l’istituto della remissione in bonis.
.…….. estratto tabella
Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all’invio di apposita comunicazione all’Enea (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione in bonis.
L’istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:
• comunicazioni omesse;
• comunicazioni annullate;
• comunicazioni compilate on line ma non inviate.
Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione o di inviare una comunicazione – adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali – può, attraverso l’istituto della remissione in bonis rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre (e ciò in virtù dell’allungamento dei termini per la presentazione dei modelli dichiarativi già prevista lo scorso anno), pagando una piccola penalità e utilizzando il modello di pagamento F24.